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venerdì 31 ottobre 2008

Il resto della 133 oltre l'art. 16 oltre ogni immaginazione

Oltre all' ormai famoso art. 16, ce ne sono altri 4 su cui riflettere e di non meno importanza.
Art.17 Progetti di ricerca di eccellenza: questo articolo è diviso in 5 commi. Il
primo di essi sopprime, a partire dal 1 luglio 2008, la Fondazione IRI (il vecchio Istituto per la Ricostruzione Industriale), le cui dotazioni patrimoniali vengono destinate, dal comma 2, alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il resto dei commi regola questo passaggio delle dotazioni patrimoniali, inserendo alcune eccezioni non interessanti per il nostro dossier.
Art. 66 Turn over: questo articolo è composto da 14 commi che trattano, in generale,
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di varie amministrazioni ed enti pubblici, prevedendo una serie di misure di razionalizzazione, termine particolarmente amato dal legislatore e che in questo caso si traduce in contenimento e riduzione delle assunzioni di personale, sia a tempo determinato (nuove assunzioni dovute a corrispondenti cessazioni)
che indeterminato (stabilizzazioni dei lavoratori precari). I primi 12 non riguardano il mondo dell’Università e della ricerca, trattato invece negli ultimi 2.
Il comma 13, infatti, stabilisce che per il triennio 2009-2011 le assunzioni e la stabilizzazione di personale a tempo indeterminato non deve superare il 20% delle unità cessate l’anno precedente(In pratica, ogni 5 pensionamenti è possibile una sola nuova assunzione.). Per l’anno 2012 il tetto è del 50%. Sempre nello stesso comma il Fondo per il Finanziamento Ordinario dell’Università è ridotto di 1441,5 milioni di euro nell’arco di 5 anni, in ragione del blocco del turn over. Il comma 14 riguarda le possibilità di assunzioni, nel triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, rimandando alla finanziaria del 2007, che stabiliva un tetto dell’80% sulla spesa per le assunzioni rispetto a quella dell’anno precedente, aggiungendo il vincolo che il numero delle assunzioni non può superare le unità cessate (pensionamenti e scadenze contrattuali) l’anno precedente.
Art. 69 Di fferimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali: questo articolo
è composto da 6 commi. I primi 3 di eriscono di 12 mesi, a partire dal 1 gennaio 2009 e con una misura una tantum, gli automatismi stipendiali per i lavoratori del pubblico impiego, anche nel caso di passaggi di qualifica o di pensionamento. Dato che si tratta soltanto di un di erimento, allo scadere dei 12 mesi essi saranno regolarmente corrisposti, e questo periodo viene regolarmente conteggiato al fine delle maturazioni successive. Questo significa che queste voci di spesa non vengono cancellate, ma soltanto rinviate di un anno. Il comma 4 riguarda l’ordinamento giudiziario, mentre l’Università è toccata dai commi 5 e 6. Nel 5 si fornisce una valutazione dei risparmi sul settore universitario: 13,5 milioni di euro per il 2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5
per il 2011.Il comma 6 garantisce invece, attraverso i soliti tagli, la copertura finanziaria per far fronte alla restituzione dei soldi dovuti alla fine del periodo di differimento. Si rimanda a tal fine al decreto legge n.93=08, convertito dalla legge n.126=08, che è il provvedimento con il quale il governo ha proceduto a togliere l’Ici sulla prima casa dei ricchi, detassare gli straordinari, rinegoziare i mutui e operare misure volte al salvataggio di Alitalia. In particolare, vengono incrementati i tagli in esso contenuti al fine di garantire la copertura finanziaria per i 4 provvedimenti sopra citati.

*Da intendere ogni volta che si parla di razionalizzazione, si parla di tagli.

Fonte:(Dossier sulla 133/08 Paolo Carmignani Occupato)

Osservazioni sull' Art. 16 della Legge 6 agosto 2008, n. 133

Se avete letto bene il post precedente, dove ho riportato fedelmente il testo dell'art. 16 della l. 133, credo che come me, siate arrivati a conclusioni alquanto sconcertanti.
L' articolo in questione tratta appunto della facoltà di trasformazione in fondazioni di diritto privato delle università, questo articolo rifacendosi all' art. 33,Cost., ma omettendo lo stesso art. 34,Cost., che inizia proprio con il dire "La scuola è aperta a tutti" (cosa che non sarebbe più garantita),Per chi non lo sapesse le fondazioni di diritto privato hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, e quindi contestualmente le università non avrebbero più nemmeno vincoli legislativi sull'entità economica delle tasse universitarie (che di sicuro accrescerebbero per autofinanziarsi), tasse che già adesso gravano in modo consistente sulle famiglie italiane. Inoltre le fondazioni verrebbero finanziate da enti privati, come ad esempio le industrie farmaceutiche (forse le sole a poterselo permettere), e tali enti finirebbero per tagliare le gambe a tutti quei settori universitari e di ricerca che non rientrano nei loro interessi, senza parlar poi della ricerca, che verrebbe penalizzata in mal modo, perchè spinta non più da un interesse cultural-sociale, ma dai soli interessi "egoistici" degli enti stessi.
Tutto questo verrebbe a portare disparità consistenti tra varie università, a causa delle disponibilità economiche degli studenti, creando università "di serie A e B".
Per non dimenticarci, non ultimo il taglio in finanziaria di 500 milioni di euro per la stessa università, che indurrebbe le facoltà minori a chiudere.
Perciò vi dico, mobilitiamoci in tutte le piazze italiane, per raccogliere queste benedette 500.000 firme per avviare il referendum abrogativo contro "la 133", perchè è l'unico strumento di democrazia (per chi ancora ci crede) rimastoci.

Art. 16 della Legge 6 agosto 2008, n. 133

In questo post vi riporto uno degli articoli più drammatici di questa riforma la l. 133, che danneggerebbe specialmente noi universitari.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

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