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venerdì 12 dicembre 2008

Scuola, la riforma slitta al 2010 "Maestro unico solo su richiesta"


Rinviata di un anno la riforma delle scuole superiori. E' il primo risultato del braccio tra mondo della scuola e governo condotto negli ultimi due mesi. Ma dall'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi emergono altre importanti novità. Salta, in pratica, il maestro unico alla scuola elementare e viene confermato il tempo pieno di 40 ore alla scuola elementare. Le importanti novità, che rappresentano un'autentica marcia indietro dell'esecutivo, sono scaturite da un mini vertice svoltosi ieri tra il premier, Silvio Berlusconi, il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, il collega dell'Economia, Giulio Tremonti e il presidente della commissione Cultura della Camera, Valentina Aprea.

La novità senz'altro più importante è lo slittamento di un anno (al 2010/2011) della riforma delle scuole superiori: licei, istituti tecnici. Per l'istruzione professionale è tutto ancora in alto mare. I regolamenti verranno presentati al Consiglio dei ministri del prossimo 18 dicembre ma la riforma partirà dal primo settembre 2010. "Per dare modo alle scuole e alle famiglie - si legge in una nota del ministero - di essere correttamente informate sui rilevanti cambiamenti e sulle innovazioni degli indirizzi". Sul secondo ciclo "si aprirà un confronto con tutti i soggetti della scuola sull'applicazione metodologico-didattica dei nuovi regolamenti".

I punti principali della riforma prevede "lo snellimento e la semplificazione degli indirizzi scolastici, più legame tra le richieste del mondo del lavoro e la scuola, il riordino degli istituti tecnici e più opportunità per le famiglie". Dagli 820 indirizzi scolastici (tra sperimentazioni e ordinamenti) si passa a 5 licei (classico, scientifico, artistico, delle scienze umane, linguistico e musicale) e 11 indirizzi per quanto riguarda gli istituti tecnici. Inoltre, "saranno messe a regime le migliori esperienze delle sperimentazioni" e verranno aumentate le ore di "studio della lingua inglese, delle discipline scientifiche e di matematica".

La riforma delle scuola primaria (l'ex elementare e media) e della secondaria di primo grado (la scuola media) partirà dal prossimo anno ma rispetto al disegno della Gelmini subirà alcune importanti modifiche. Salta infatti il maestro unico alla scuola elementare (con impegni di 24 ore settimanali) che si trasforma in "maestro prevalente". Come era stato chiesto, infatti, dalla commissione Cultura della Camera l'orario settimanale di 24 ore sarà solo una opzione che le famiglie potranno chiedere accanto alle 27 e alle 40 ore. Nessuno obbligo, quindi, per le scuole.

La scuola dell'infanzia dove erano a rischio le 40 ore settimanali del cosiddetto "tempo normale" resterà praticamente invariata e viene confermato il Tempo pieno con due insegnanti per classe, così come richiesto dal Parere Aprea. Alle medie l'orario settimanale sarà di 30 ore anziché 29 come ipotizzato dal Piano-Gelmini. Il numero massimo di alunni per classe non verrà elevato. Infine, il governo, si è dichiarato disponibile ad aprire un tavolo sul precariato. La marcia indietro del governo non soddisfa Flc Cgil e Cobas che confermano lo sciopero generale di domani. Soddisfatto Walter Veltroni. "Vedo - ha detto il segretario del Pd - che il governo sulla scuola fa una completa marcia indietro. Ora tutte le prediche che ci avevano fatto, le lezioncine rivolte a noi e a quanti osavano criticare che fine hanno fatto? Vuol dire che avevamo ragione noi, avevano ragione i sindacati dei docenti, gli studenti, i genitori, quel grande movimento che aveva bocciato la finta riforma".

Fonte(La Repubblica 12/12/08)

Gelmini: "Nessuna retromarcia" Ma i documenti la smentiscono


Ventiquattro ore dopo l'inattesa marcia indietro del governo sulla scuola restano diversi dubbi. Insegnanti e dirigenti scolastici si chiedono: ma il maestro unico c'è oppure no? Secondo il ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, quella di ieri pomeriggio è stata soltanto una piccola correzione di rotta sul piano e "non c'è nessuna retromarcia".

"E' tutto confermato", dichiara il giorno dopo la responsabile del dicastero di viale Trastevere che aggiunge: "Un unico maestro sarà il punto di riferimento educativo del bambino e viene abolito il modello a più maestri degli anni 90". Per la Gelmini, quindi, per il cosiddetto "modulo" di tre insegnanti su due classi è tempo di andare in soffitta. "Chiunque affermi in queste ore che è cambiato qualcosa sta semplicemente dicendo una falsità - incalza - e cerca in maniera strumentale di mettere in discussione la linea del governo che non è mai cambiata e che non cambia".

Ma come stanno le cose? Per stabilirlo basta rileggere le carte. La versione del Piano-Gelmini passata dalle commissioni di Camera e Senato (atto numero 36) in proposito dice che "nella scuola primaria va privilegiata l'attivazione di classi affidate ad un unico docente e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali". Per il governo "tale modello didattico e organizzativo, infatti, appare più funzionale all'innalzamento degli obiettivi di apprendimento, (...) favorisce l'unitarietà dell'insegnamento soprattutto nelle classi iniziali, rappresenta un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza la relazione tra scuola e famiglia".

Ma, chiamata a esprimere un parere, la commissione Cultura della Camera ha condizionato l'approvazione del Piano precisando che (punto d) "in relazione alla scuola primaria sia previsto che l'attivazione di classi affidate ad unico docente, funzionanti per un orario di 24 ore settimanali, sia effettuata sulla base di specifiche richieste delle famiglie e siano garantiti gli insegnamenti specialistici di religione e di inglese". E che (punto e) "sia stabilito il tempo scuola in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma soprattutto in ragione della domanda delle famiglie e pertanto siano garantiti differenti articolazioni dell'orario scolastico a 24, 27, 30 e 40 ore, mantenendo la figura dell'insegnante prevalente" secondo quanto previsto dal decreto Moratti.

E il testo dell'accordo tra governo e sindacati firmato ieri sembra proprio pendere verso questa strada. "In particolare, per l'orario a 24 (solo prime classi per l'anno scolastico 2009/2010) e 27 ore, si terrà conto delle specifiche richiesta delle famiglie", specifica il punto b del verbale. Non sembrano esserci dubbi. Saranno le famiglie e le scuole nell'ambito della loro autonomia, e non più il ministero attraverso la leva degli organici, a determinare quanti insegnanti entreranno in classe. A questo punto occorrerà aspettare le scelte delle famiglie. Quanti saranno i genitori disposti ad accompagnare i bambini alle 8 e riprenderli alle 12.30?

"Riteniamo più che positivo il ruolo attivo dato alle famiglie e ai genitori nel settore scuola grazie alla possibilità di scelta tra diversi modelli di orario e di conseguenza tra diversi modelli formativi", dichiara il movimento dei genitori (Moige) attraverso il suo responsabile. "Questo nuovo elemento lascia un margine decisionale importante ai genitori - continua Bruno Iadaresta - che potranno, quindi, decidere insieme alle autorità scolastiche il metodo educativo migliore per i propri figli".

Le altre novità, marcia indietro o no, riguardano le lezioni pomeridiane nel primo ciclo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e media) che continueranno ad essere garantite. La scuola materna ed elementare a 40 ore, che continueranno a funzionare con due insegnanti per classe. La scuola media che, anziché 29 ore di orario obbligatorio, ne avrà 30. Il congelamento "in connessione con l'attivazione dei piani di riqualificazione dell'edilizia scolastica" dell'innalzamento del numero massimo di alunni per classe. Sarà, inoltre, "tutelato il rapporto di un docente ogni due alunni disabili" mentre la riforma della scuola superiore partirà dal 2010/2011.

Il governo si è anche impegnato "a costituire un tavolo permanente di confronto per ricercare le possibili soluzioni a tutela del personale precario attualmente con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche, per favorire continuità delle attività di insegnamento e di funzionamento" e "a prevedere, qualora le risorse di bilancio lo consentano, l'estensione degli sgravi fiscali previsti in materia di salario accessorio" anche per il personale della scuola.

La riforma del secondo ciclo (licei, istituti tecnici e istituti professionali), inizialmente prevista per il primi settembre 2009, partirà dal 2010/2011. L'informazione per famiglie e ragazzi sul "nuovo corso" inizierà dal primo gennaio 2009.

Dal 2009 partiranno i regolamenti riguardanti il Dimensionamento della rete scolastica, quello relativo all'intero primo ciclo e il regolamento sull'utilizzo delle risorse della scuola (del personale). I tagli, insomma, sono confermati ma con le modifiche apportate oggi potrebbero non raggiungere le 132 mila unità in tre anni previste dal Piano.

Fonte(La Repubblica 12/12/08)

giovedì 11 dicembre 2008

Il testo del decreto sul quale il governo è stato battuto oggi 11/12/08

DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180 Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca - Testo con le modifiche del Senato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca).

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari.

eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1o novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario).

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di

migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli).

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

1. Identico.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Articolo 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Articolo 3-ter.

(Valutazione dell'attività di ricerca).

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Articolo 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3-quinquies.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Articolo 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

Università, intoppo per la Gelmini il governo battuto alla Camera


Governo battuto in commissione Esteri sul decreto-legge Gelmini riguardante l'università. L'esecutivo è andato sotto sulla cosiddetta norma relativa al "rientro dei cervelli" contenuta nel disegno di legge "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", in discussione oggi pomeriggio dapprima in commissione Cultura e successivamente in commissione Esteri. Lo riferisce Paolo Corsini (Pd) che dichiara: "Grazie al voto contrario di Pd, delegazione Radicale e Italia dei valori abbiamo contestato la formulazione su uno dei punti più importanti del provvedimento: cioè il rientro dei cervelli dall'estero perché pur condividendo ovviamente il fine la norma otterrebbe esattamente l'obiettivo opposto, cioè l'allontanamento delle eccellenze dai nostri atenei".

Le prime fibrillazioni sulla norma di conversione del decreto-legge dello scorso 10 novembre si sono manifestate nel primo pomeriggio in commissione Cultura, dove i deputati del Pd hanno abbandonato per protesta i lavori. "L'università - dichiarano in una nota congiunta i componenti Pd - ha bisogno di misure di riordino efficaci e ben fatte. Non accettiamo immotivate forzature perché non ci sono ragioni oggettive per accelerare il naturale iter parlamentare del decreto e non si capisce proprio la fretta di mettere l'approvazione del decreto sotto l'albero di Natale".

Durante i lavori della commissione Cultura il provvedimento è stato criticato apertamente dagli stessi componenti della maggioranza che, successivamente, di fronte al rischio allungare eccessivamente i tempi di approvazione della norma, hanno gettato la spugna. Il decreto-legge deve essere infatti convertito entro il 9 gennaio prossimo e, dopo l'approvazione al Senato, una eventuale modifica alla Camera porterebbe il disegno di legge in terza lettura.

Il provvedimento oltre alle cosiddette norme "anti-baroni" prevede l'impossibilità per gli atenei con i conti in rosso (spesa per il personale superiore al 90 per cento del totale) di effettuare nuove assunzioni. Quelli con i conti a posto potranno derogare dal turn over al 20 per cento per arrivare quota 50 per cento e gli atenei virtuosi avranno la possibilità di ottenere più finanziamenti (il 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario sarà assegnato in base alle pagelle redatte dal Cnvsu - il Comitato nazionale valutazione del sistema universitario). E ancora: le università potranno coprire i posti docente e ricercatore chiamando studiosi "stabilmente impegnati all'estero". Mentre nelle commissioni per il reclutamento dei professore e dei ricercatore prevarrà il sorteggio.

Verrà, inoltre, "costituita l'anagrafe dei professori", con l'obbligo per tutti i docenti di pubblicare l'elenco delle loro attività di ricerca scientifica. Mentre i rettori, in sede di approvazione del bilancio, dovranno pubblicare una "relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati".

"Basta con la demagogia. Non è vero che questo governo fa la lotta ai baroni", dichiara Vincenzo Cerami, ministro ombra dei Beni culturali, che incalza: "La ministra Gelmini, piuttosto che premiare i docenti che pubblicano in fantasmatiche case editrici il risultato delle loro ricerche, dovrebbe dare consistente valore alla didattica, che ad oggi non costituisce alcun punteggio nell'ambito della carriera universitaria". E aggiunge: "Gli studenti pagano l'onerosa retta per essere istruiti e non per il curriculum di presunta scientificità dei professori. Ella deve sapere che nel quasi cento per cento dei casi si tratta di pubblicazioni inutili, pretestuose e improvvisate a mero scopo carri eristico. Temiamo che questo governo voglia dare l'impressione di cambiare molto senza, in realtà, cambiare niente".

Fonte(La Repubblica 11/12/08)

martedì 9 dicembre 2008

Università, Letta contestato Uova e insulti dagli studenti


SIENA - "Buffone, buffone". E' il coro che ha accolto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, in visita al Santa Maria della Scala di Siena per ricevere il premio intitolato a Paolo Frajese. Ad attenderlo oggi, però, c'era un gruppo di studenti e ricercatori dell'Università toscana, pronti a contestare duramente la riforma della scuola firmata dal governo Berlusconi.

"Voi la distruggete, noi la costruiamo", recitava uno striscione a favore della tutela dell'università. E poi urla, lancio di uova e pomodori all'indirizzo di Letta, a cui uno studente ha anche dato del "ciambellano".

Il ragazzo è stato allontanato dalla polizia. E non sono mancati i momenti di tensione tra i poliziotti e gli studenti e i precari che stavano manifestando all'esterno mentre la cerimonia era in corso. Alcuni giovani hanno denunciato di essere stati caricati dagli agenti con i manganelli. Tre ragazzi sono andati al pronto soccorso per essere visitati.

Ma prima la contestazione è entrata anche nell'aula della cerimonia. Poco prima della premiazione una ricercatrice dell'università di Siena ha fatto il suo ingresso in sala e ha letto un documento contro i tagli delle leggi 133 e 180, specificando di non voler contestare il premio Frajese ma Gianni Letta "in quanto rappresentante di spicco di un Governo che sta portando avanti una politica dissennata di privatizzazioni e tagli". "Si salvano le squadre di calcio, si salvano le banche, ma non le università, evidentemente perché non si vuole salvare l'università pubblica", ha attaccato la ricercatrice.

"Evidentemente - ha detto Letta - non conoscono la legge 133 e ne danno un'interpretazione che è quella che corre su tutti o certi giornali. Basterebbe approfondire un po' meglio per capire che le cose non stanno così perché noi per primi abbiamo a cuore l'università di Siena e quella italiana in genere".

Fonte (La Repubblica 08/12/08)

venerdì 5 dicembre 2008

DOCUMENTARIO ONDA ANOMALA NEL PRIMO MESE DI PROTESTE NE LA SAPIENZA

DOCUMENTARIO ONDA ANOMALA NEL PRIMO MESE DI PROTESTE NE LA SAPIENZA





Fonte (http://no133.net)

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