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venerdì 31 ottobre 2008

Il resto della 133 oltre l'art. 16 oltre ogni immaginazione

Oltre all' ormai famoso art. 16, ce ne sono altri 4 su cui riflettere e di non meno importanza.
Art.17 Progetti di ricerca di eccellenza: questo articolo è diviso in 5 commi. Il
primo di essi sopprime, a partire dal 1 luglio 2008, la Fondazione IRI (il vecchio Istituto per la Ricostruzione Industriale), le cui dotazioni patrimoniali vengono destinate, dal comma 2, alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il resto dei commi regola questo passaggio delle dotazioni patrimoniali, inserendo alcune eccezioni non interessanti per il nostro dossier.
Art. 66 Turn over: questo articolo è composto da 14 commi che trattano, in generale,
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di varie amministrazioni ed enti pubblici, prevedendo una serie di misure di razionalizzazione, termine particolarmente amato dal legislatore e che in questo caso si traduce in contenimento e riduzione delle assunzioni di personale, sia a tempo determinato (nuove assunzioni dovute a corrispondenti cessazioni)
che indeterminato (stabilizzazioni dei lavoratori precari). I primi 12 non riguardano il mondo dell’Università e della ricerca, trattato invece negli ultimi 2.
Il comma 13, infatti, stabilisce che per il triennio 2009-2011 le assunzioni e la stabilizzazione di personale a tempo indeterminato non deve superare il 20% delle unità cessate l’anno precedente(In pratica, ogni 5 pensionamenti è possibile una sola nuova assunzione.). Per l’anno 2012 il tetto è del 50%. Sempre nello stesso comma il Fondo per il Finanziamento Ordinario dell’Università è ridotto di 1441,5 milioni di euro nell’arco di 5 anni, in ragione del blocco del turn over. Il comma 14 riguarda le possibilità di assunzioni, nel triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, rimandando alla finanziaria del 2007, che stabiliva un tetto dell’80% sulla spesa per le assunzioni rispetto a quella dell’anno precedente, aggiungendo il vincolo che il numero delle assunzioni non può superare le unità cessate (pensionamenti e scadenze contrattuali) l’anno precedente.
Art. 69 Di fferimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali: questo articolo
è composto da 6 commi. I primi 3 di eriscono di 12 mesi, a partire dal 1 gennaio 2009 e con una misura una tantum, gli automatismi stipendiali per i lavoratori del pubblico impiego, anche nel caso di passaggi di qualifica o di pensionamento. Dato che si tratta soltanto di un di erimento, allo scadere dei 12 mesi essi saranno regolarmente corrisposti, e questo periodo viene regolarmente conteggiato al fine delle maturazioni successive. Questo significa che queste voci di spesa non vengono cancellate, ma soltanto rinviate di un anno. Il comma 4 riguarda l’ordinamento giudiziario, mentre l’Università è toccata dai commi 5 e 6. Nel 5 si fornisce una valutazione dei risparmi sul settore universitario: 13,5 milioni di euro per il 2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5
per il 2011.Il comma 6 garantisce invece, attraverso i soliti tagli, la copertura finanziaria per far fronte alla restituzione dei soldi dovuti alla fine del periodo di differimento. Si rimanda a tal fine al decreto legge n.93=08, convertito dalla legge n.126=08, che è il provvedimento con il quale il governo ha proceduto a togliere l’Ici sulla prima casa dei ricchi, detassare gli straordinari, rinegoziare i mutui e operare misure volte al salvataggio di Alitalia. In particolare, vengono incrementati i tagli in esso contenuti al fine di garantire la copertura finanziaria per i 4 provvedimenti sopra citati.

*Da intendere ogni volta che si parla di razionalizzazione, si parla di tagli.

Fonte:(Dossier sulla 133/08 Paolo Carmignani Occupato)

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